Art. 5.
(Consiglio).

      1. Il consiglio adotta lo statuto della città-regione di Roma capitale, di seguito denominato «statuto», che, nell'ambito dei princìpi fissati dalla presente legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione

 

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dell'ente, le forme di collaborazione con le istanze di governo regionale e statale, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.
      2. Il consiglio istituisce i municipi nell'ambito del territorio della città-regione di Roma capitale e indica nello statuto le funzioni istituzionali e amministrative demandate ai municipi in base al princìpi del decentramento amministrativo e della sussidiarietà verticale.
      3. Il consiglio è titolare del potere di iniziativa regolamentare e agisce di concerto con la giunta, cui sono conferite le funzioni di attuazione. Il consiglio è composto da non più di ottanta membri, eletti direttamente dai cittadini della città-regione di Roma capitale.
      4. Le modalità di elezione di cui al comma 3 sono definite in base all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La durata in carica, l'indennità, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei componenti del consiglio sono stabilite ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
      5. I componenti del consiglio rappresentano la città-regione di Roma capitale, esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il consiglio provvede alla convalida dei componenti eletti e delibera sulle relative cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
      6. Il consiglio approva i regolamenti ai sensi del comma 3, valuta le proposte di modifica dei medesimi presentate dalla giunta ed esercita il potere di veto sulle proposte di modifica qualora esse non rispettino i criteri indicati dal consiglio stesso o siano in contrasto con la Costituzione, con le leggi dello Stato o della
 

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regione Lazio o con lo statuto. Il consiglio inoltre:

          a) approva il piano urbanistico della città-regione di Roma capitale;

          b) elegge i rappresentanti della città-regione di Roma capitale negli organi di cooperazione interistituzionali e nella Commissione;

          c) esercita il controllo su tutte le attività della giunta e del sindaco-presidente, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

      7. Il consiglio disciplina il suo funzionamento tramite regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti.